Non segnalano comportamenti sospetti antiriciclaggio: maximulta per due professionisti

Le indagini della Guardia di Finanza hanno verificato anche casi di mancata verifica della clientela

Mancata segnalazione di comportamenti sospetti e verifica inadeguata della clientela. È questo il motivo per cui due professionisti lucchesi dovranno pagare delle multe salate dopo i controlli antiriciclaggio del comando provinciale della Guardia di Finanza.

In particolare, negli ultimi mesi sono stati svolti dal locale Nucleo Pef diversi interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, la cui pianificazione è stata orientata dalla cognizione dei fenomeni di criminalità finanziaria più diffusi in alcuni settori dell’economia.

La selezione ha riguardato, nello specifico, anche due professionisti giuridico-contabili, esercenti l’attività di servizi forniti da dottori commercialisti, che da accertamenti precedenti avevano posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare l’efficacia dei presidi antiriciclaggio.

I risconti operativi effettuati dagli specialisti del Nucleo hanno consentito di rilevare che uno dei due professionisti non ha adempiuto agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, omettendo, pur avendo sufficienti elementi per farlo, di inoltrare all’Unità di informazione finanziaria 28 comunicazioni della specie.

Il presidio antiriciclaggio predisposto dal professionista è risultato, inoltre, carente anche per l’adeguata verifica della clientela: in alcuni casi ha omesso di identificare i propri clienti e in altri non ha eseguito correttamente l’adeguata verifica secondo l’approccio basato sul rischio, rendendosi responsabile di ulteriori 38 violazioni.

Il professionista, in relazione alle due condotte, è stato così destinatario di un accertamento di violazioni amministrative, che prevede sanzioni irrogabili dall’autorità preposta, da 2500 a 50mila euro er l’omessa adeguata verifica e da 30mila a 300mila per l’omessa segnalazione di operazioni sospette.

L’altro professionista, invece, si è reso responsabile di una condotta omissiva, frutto di più violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanzionata con l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa di 2mila euro.

Il fine della normativa di cui trattasi è quello di consentire l’individuazione di situazioni a rischio, così come tratteggiate dai cosiddetti indicatori di anomalia nella disponibilità dei soggetti obbligati, funzionali poi all’invio all’ufficio preposto di eventuali segnalazioni di operazioni sospette connesse a motivi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, l’azione del corpo ha come scopo quello di verificare il buon funzionamento del sistema di prevenzione antiriciclaggio disciplinato dal legislatore, a tutela dell’integrità del sistema economico-finanziario.

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