Sfratto annullato per una famiglia: “Illegittimo il contratto d’affitto turistico”

La locazione di 12 era stata rinnovata per ben cinque volte di seguito. I giudici della Corte d'Appello: "Non si può fare"

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Le parti non possono scegliere in autonomia la tipologia di un contratto d’affitto, ci sono requisiti reali precisi da rispettare. Proprietario lucchese rinnova a una famiglia un contratto d’affitto turistico per ben 5 volte, e ogni volta, alla fine dei 12 mesi previsti, tale contratto di locazione viene rinnovato, fino all’ultima firma del marzo del 2020. A marzo del 2021 il proprietario chiede il rilascio dell’immobile ma la famiglia si rifiuta e la vicenda finisce inevitabilmente in Tribunale.

E in primo grado il tribunale di Lucca dà ragione al proprietario affermando che tali contratti erano stati stipulati con il consenso di entrambe le parti e che quindi era tutto più che legittimo. Ma la corte d’Appello di Firenze a cui si è rivolta la famiglia impugnando l’ordinanza di primo grado ha ribaltato la decisione dando ragione alla famiglia e torto al proprietario.

La causa di merito proseguirà dunque al tribunale di Lucca ma l’ordinanza di sfratto è stata annullata e con motivazioni categoriche e lapidarie che gettano luce su una materia, quella dei contratti di affitto, che spesso genera confusione e che è al centro di recenti dibattiti politici. Nel 2016 era avvenuta la prima stipula poi rinnovata nel 2017, 2018, 2019 e infine nel 2020, ma per la corte d’Appello di Firenze a quel punto la scadenza dell’ultimo contratto sarà a marzo del 2024 e non a marzo del 2021, questo perché la reiterata riproposizioni dei contratti di tipo turistico annuali non è legittima in questo caso, sempre secondo i giudici fiorentini.

Anzi al contrario, “le parti contraenti, di un contratto di locazione ad uso abitativo, non sono libere di determinarne la durata in misura inferiore rispetto alla previsione legale”. Se non sussistono reali caratteri di temporaneità l’unico contratto possibile è quello definito “4+4” quindi l’ultimo contratto stipulato scadrà a marzo del 2024. Si legge molto chiaramente nella sentenza pubblicata ieri (2 ottobre) a firma dei giudici della corte d’Appello di Firenze, Afeltra, Reggini e Breggia: “Venendo al caso di specie, si osserva che le parti hanno stipulato cinque contratti di locazione in successione: il primo contratto, del 5 marzo 2016, con scadenza il 4 marzo 2017; il secondo è stato stipulato il 5 aprile 2017 con scadenza il 4 marzo 2018; il terzo è stato stipulato il 5 aprile 2018 con scadenza il 4 marzo 2019; il quarto è stato stipulato il 5 marzo 2019 con scadenza il 4 marzo 2020; l’ultimo stipulato in data 5 aprile 2020 con scadenza 4 marzo 2021. In tutti i contratti le parti hanno giustificato la durata breve precisando che il negozio aveva ‘natura transitoria ad uso turistico’, nel terzo contratto si rinviene in aggiunta anche la dizione ‘motivi personali di salute’”. E infine dopo le motivazioni la sentenza vera e propria: “In conclusione, deve ritenersi che il rapporto locativo instaurato dalle parti è un ordinario contratto di locazione disciplinato, quanto alla durata, dall’articolo 2 della legge 431/1998 e che pertanto lo stesso non è scaduto il 4 marzo 2021, ma verrà a scadere il 4 marzo 2024 (4+4 a decorrere dal 4 marzo 2016)”. I giudici hanno condannato anche il proprietario a circa 14mila euro di spese legali. La risoluzione del contratto e lo sfratto sono stati quindi annullati, ora il processo di merito per le spettanze e altro può proseguire in primo grado.

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