Medici no vax sospesi dall’Asl, i ricorsi passano dal Tar al tribunale

A Lucca una trentina di ricorsi sul banco del giudice ordinario

Sospensione dei medici non vaccinati contro il covid, si aprono i filoni giudiziari nei tribunali ordinari. E anche a Lucca. Non solo Tar dunque per le battaglie giudiziarie tra medici no vax e la sanità toscana, almeno per certi aspetti della spinosa e delicata vicenda. Le varie Asl infatti avevano sospeso i medici che non si erano sottoposti a vaccinazione anti covid e a centinaia avevano poi impugnato al Tar tale obbligo che aveva portato successivamente i vari consigli dell’ordine dei medici ai provvedimenti di sospensione delle attività lavorative. A Lucca sono circa 30 i medici sospesi dall’ordine. Molti dei medici dissidenti poi avevano ceduto e si erano vaccinati ma altri hanno proseguito nell’iter giudiziale e il Tar di Firenze presto si pronuncerà sui ricorsi. Ma per quanto riguarda l’obbligo vaccinale e la consequenziale sospensione sembrerebbe una battaglia persa, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato in ricorsi simili in altre regioni italiane.

Ma c’è un altro aspetto della vicenda che invece finirà sul tavolo della magistratura ordinaria. Il Tar di Firenze, infatti, in sentenze brevi, in alcuni ricorsi mirati si è pronunciato deliberando il difetto di giurisdizione della giustizia amministrativa in favore di quella ordinaria. Saranno quindi i tribunali ad analizzare questi ricorsi nella parte in cui non opponendosi all’obbligo vaccinale e alla sospensione si oppongono invece alla sospensione totale, per così dire. I medici no vax convinti e inamovibili, infatti, non intendono vaccinarsi e curare i pazienti in presenza ma hanno chiesto al Tar di poter proseguire le attività mediche via telefono o in videoconferenza laddove possibile, chiedendo anche i danni alle varie Asl per non averlo potuto fare dal momento della sospensione. Si legge infatti in una delle sentenze brevi pubblicate oggi (26 novembre) dal Tar dei Firenze: “Con il presente ricorso non viene contestato l’atto di accertamento della Asl in merito alla inosservanza dell’obbligo vaccinale, appuntandosi invece le censure unicamente avverso la comunicazione della sospensione dall’attività professionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 44 del 2021, conseguente all’atto di accertamento della Asl dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale. La ricorrente chiede quindi il riconoscimento, in primo luogo da parte dell’ordine, del diritto alla prosecuzione delle proprie attività professionali che non prevedano contatto con i pazienti (videochiamata e sessione telefonica)”. Il medico ricorrente chiede in sostanza che nell’annotazione sull’albo vengano specificati gli effetti solo parziali della sospensione del diritto a svolgere la professione, rendendo evidente che la questione controversa riguarda il rapporto della stessa con l’ordine di appartenenza. E infine il Tar conclude: “Va di conseguenza dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 11 del c.p.a., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda”. Si apriranno quindi fascicoli processuali nei vari tribunali civili di competenza e la “guerra” tra medici no vax e sanità proseguirà anche in queste sedi giudiziarie. Forse un intervento ministeriale ulteriore potrebbe essere utile al fine di evitare altri contenziosi. Si vedrà.

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