La sentenza
|Illegittimo revocare la detenzione domiciliare almeno fino alla condanna definitiva: Cassazione annulla il provvedimento
La misura cautelare era stata disposta dal Gip di Lucca e cancellata dal tribunale di sorveglianza di Massa dopo nuove accuse
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Massa che aveva disposto la revoca della pena sostitutiva della detenzione domiciliare disposta del Gip del tribunale di Lucca nei confronti di un 27enne di origine albanese. Il provvedimento di revoca, emesso nel febbraio scorso, si fondava principalmente sull’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per tentata rapina a carico del giovane e su un controllo dei carabinieri in cui il condannato era stato trovato a casa negli orari di lavoro nonostante il contratto fosse scaduto senza che ne avesse dato comunicazione.
I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Giacomo Rocchi (consigliere relatore Eva Toscani), hanno accolto i motivi di ricorso presentati dal difensore dell’imputato, l’avvocato Balatri, ribaltando la posizione espressa dal sostituto procuratore generale Francesca Costantini che chiedeva l’inammissibilità.
La Cassazione ha ricordato la natura tassativa delle norme che regolano le sanzioni sostitutive, sottolineando come l’applicazione di una misura cautelare possa comportare la semplice sospensione della detenzione domiciliare e non la sua automatica revoca. Quest’ultima misura, ai sensi dell’articolo 72 della legge 689 del 1981, richiede infatti una condanna definitiva per fatti commessi successivamente all’applicazione della pena e non la sola adozione di un titolo cautelare per reati risalenti al passato.
Nel cancellare l’ordinanza, gli ermellini hanno inviato nuovamente gli atti al magistrato di sorveglianza di Massa per un nuovo esame incentrato esclusivamente sull’omessa comunicazione del termine del contratto di lavoro, stabilendo che i giudici di merito dovranno chiarire se tale specifica inosservanza possa effettivamente integrare il requisito della gravità necessario per la revoca del beneficio.


