L'ordinanza
|Post diffamatori contro un colosso della nautica di lusso, il tribunale obbliga alla rimozione
Ricorso in via d’urgenza contro un broker e legale rappresentante di un gruppo societario estero per pesanti video pubblicati su Youtube
Guerra giudiziaria a colpi di clic e post on line nel settore della nautica di lusso.
Il tribunale di Lucca, con un’ordinanza firmata dal giudice Giacomo Lucente, ha stabilito un provvedimento d’urgenza nei confronti di un intermediario commerciale e delle sue società, ritenuti responsabili di una campagna diffamatoria a mezzo social ai danni di un colosso italiano della produzione e commercializzazione di yacht.
La vicenda ha preso il via con il ricorso presentato dalla nota azienda produttrice di imbarcazioni, difesa a tutela della propria reputazione commerciale, contro un broker e legale rappresentante di un gruppo societario estero operativo con sedi in Polonia, Germania e Principato di Monaco. Al centro del contenzioso la pubblicazione su YouTube di diversi video dai titoli fortemente denigratori, tra cui The Great Italian Yacht Scam: What They Don’t Tell You, The $100,000 Mistake New Yacht Buyers Make e The Fight for Truth A Broker Stand Against Shipyard.
I resistenti si erano costituiti in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la nullità delle notifiche effettuate a mezzo corriere e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, la difesa del broker sosteneva la natura puramente informativa e divulgativa del canale, negando l’intento denigratorio e sottolineando il divario dimensionale tra l’impresa multinazionale italiana e le proprie strutture di intermediazione.
Il giudice lucchese ha rigettato tutte le eccezioni preliminari. In particolare, sul fronte della giurisdizione, l’ordinanza ha chiarito che in materia di illeciti civili e diffamazione online la competenza appartiene al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi della vittima, identificato in Italia, dove l’azienda correntemente produce e opera con le sue sedi commerciali e i suoi stabilimenti principali.
Nel merito, il tribunale ha ravvisato una condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 2598 del codice civile in materia di concorrenza sleale per denigrazione. Il giudice ha evidenziato come il broker non possa considerarsi un divulgatore indipendente, bensì un concorrente sul mercato che opera nella catena distributiva delle imbarcazioni. Le affermazioni contenute nei filmati e nei successivi video di risposta lanciati in rete sono state ritenute idonee ad arrecare un danno reputazionale all’azienda produttrice, difficilmente ristorabile per equivalente in un secondo momento.
Il tribunale di Lucca ha dunque ordinato l’immediata rimozione di tutti i filmati incriminati e di qualsiasi ulteriore contenuto lesivo da tutti i canali social, siti web e hosting provider riconducibili agli indagati. Per garantire l’osservanza della decisione, ai sensi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile, è stata confermata una penale di mora pari a 5 euro in solido a carico del broker e delle tre società per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento o per ogni eventuale violazione analoga.
Disposta infine la pubblicazione per estratto dell’ordinanza a spese dei soccombenti sulle edizioni cartacee e online di importanti testate nazionali e di settore — tra cui Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Superyacht24, Barche, SuperYachts Times e Nautica — oltre che sulla homepage del sito aziendale del broker e sulle relative pagine Facebook, Instagram e LinkedIn. Le parti resistenti sono state infine condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in oltre 7800 euro oltre accessori di legge.


