La sentenza
|False fideiussioni e generalità fittizie per affittare una casa nel centro: il processo è da rifare
La Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’Appello: la donna non era a conoscenza del processo
Punto fermo sulla complessa vicenda giudiziaria della 46enne lucchese coinvolta in un’inchiesta per truffa e falso legata alla locazione di un’abitazione nel centro storico. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso del procuratore generale di Firenze, confermando la ‘rescissione del giudicato’ per la donna: il processo, di fatto, dovrà ripartire da zero perché l’imputata non ne aveva mai avuto effettiva conoscenza.
La vicenda affonda le radici in una condanna emessa dal tribunale di Lucca nell’ottobre 2024. Secondo l’accusa, la donna (insieme all’allora compagno) avrebbe occupato un appartamento utilizzando false fideiussioni e generalità fittizie. Tuttavia, dopo che la sentenza era diventata irrevocabile, la difesa aveva presentato istanza di rescissione, sostenendo che la donna non fosse mai stata legalmente informata del rinvio a giudizio.
Il nodo del contendere riguardava la notifica degli atti: la donna aveva eletto domicilio proprio nella casa oggetto della contesa, ma ne era stata poi sfrattata per morosità. La citazione a giudizio, inviata a quell’indirizzo, era tornata indietro per ‘compiuta giacenza’, e il processo si era celebrato in sua assenza con la sola partecipazione di un difensore d’ufficio.
Il procuratore generale aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello di annullare la condanna, sostenendo che la donna si fosse ‘volontariamente sottratta’ al processo non comunicando il cambio di domicilio dopo lo sfratto. Per l’accusa si trattava, insomma, di una ‘finta inconsapevole’.
La Suprema Corte ha però dato ragione alla 46enne, stabilendo un principio di garanzia fondamentale: la semplice negligenza informativa (ovvero non aver aggiornato l’indirizzo di domicilio) non può essere scambiata automaticamente per una volontà dolosa di fuggire al processo. Secondo i giudici, per celebrare un processo in contumacia serve la certezza che l’imputato sappia dell’udienza. Nel caso di specie, lo sfratto era avvenuto prima della notifica, rendendo plausibile che la donna non avesse mai ricevuto il decreto di citazione.
La condanna viene quindi annullata e gli atti tornano altribunale di Lucca per un nuovo giudizio in cui l’imputata potrà difendersi nel merito.


