La sentenza
|Casa in eredità contesa fra due figli e la seconda moglie del defunto: la proprietà va ai primi
Per il giudice fiorentino l’immobile non era di proprietà esclusiva del padre al momento del decesso ma apparteneva a loro pro quota
Il tribunale di Firenze ha messo la parola fine a una complessa e tormentata vicenda ereditaria riguardante un immobile a Firenze, sciogliendo il nodo delle quote tra i due figli del defunto e la sua seconda moglie, una donna di origine dell’est Europa ora domiciliata in Luccheisa. La sentenza, emessa dal giudice Massimiliano Sturiale, ha confermato un principio cardine: l’immobile non era di proprietà esclusiva del padre al momento del decesso, ma apparteneva pro quota anche ai figli, in quanto eredi legittimi dei rami familiari del nonno e delle zie.
La disputa si era accesa sulla reale titolarità del bene. La vedova sosteneva che il marito avesse acquisito la proprietà esclusiva riscattando l’alloggio e rivendicava, di conseguenza, il diritto di abitazione ex articolo 540 del codice civile. Il tribunale ha però respinto questa tesi, chiarendo che il diritto di abitazione del coniuge superstite non può sorgere se l’immobile è in comproprietà con terzi estranei al nucleo coniugale (in questo caso, i figli per le loro quote pregresse). Le quote definitive sono state così fissate: 29/72 ciascuno ai due fratelli e 14/72 alla vedova.
Data l’indivisibilità tecnica dell’appartamento, accertata dalla perizia del Ctu, il giudice ha assegnato l’intero compendio congiuntamente ai due figli, titolari della quota maggioritaria. Questi ultimi dovranno corrispondere alla donna un conguaglio in denaro pari a 40833,33 euro, basato su un valore di mercato dell’immobile stimato in 210mila euro. Contestualmente, è stato ordinato il rilascio immediato dell’immobile, che dovrà essere consegnato libero da persone e cose.
Sul fronte risarcitorio, il tribunale ha invece rigettato la richiesta dei fratelli, che avevano preteso 15mila euro a testa per il mancato utilizzo del bene durante gli anni di occupazione esclusiva della vedova. Secondo il magistrato, il semplice godimento individuale di un bene comune non costituisce un illecito se non viene provata una reale condotta escludente: i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di aver chiesto formalmente l’uso turnario dell’appartamento, ricevendo un diniego. In assenza di tale prova, il danno non può essere presunto.
Nonostante il mancato risarcimento, la vedova esce sconfitta sul piano delle spese legali, pesantemente condizionata dalla sua netta opposizione a ogni tentativo di conciliazione. Il giudice l’ha condannata a rifondere ai figli oltre 14100 euro per onorari professionali, a cui si aggiungono circa 7mila euro per le spese di mediazione e i costi delle consulenze tecniche.
Con l’ordine al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle trascrizioni, si chiude, almeno in primo grado, una successione che ha richiesto anni di battaglie legali.


