La notifica per posta ordinaria arriva in ritardo: annullato il decreto penale di condanna

Un imputato accusato di guida in stato di ebbrezza si è rivolto alla Cassazione che gli ha dato ragione
Non ha potuto fare opposizione al decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza perché la notifica del provvedimento, spedita per posta ordinaria all’imputato dall’avvocato d’ufficio, è arrivata in ritardo. Di fronte al diniego del gip del tribunale di Lucca di essere restituito nel termine per proporre opposizione, l’automobilista si è rivolto alla Cassazione.
Gli ermellini hanno accolto il suo ricorso e annullato il decreto penale di condanna, rinviando per una nuova decisione al tribunale di Lucca. Secondo quanto ricostruito, il decreto penale di condanna era stato notificato all’imputato il 23 novembre scorso, attraverso lo studio del difensore d’ufficio. Il 20 dicembre, per mezzo del difensore di fiducia nominato il 13 dicembre, l’imputato ha proposto opposizione al decreto penale di condanna, ma, resosi conto che erano decorsi più di quindici giorni dalla notifica del decreto e l’opposizione era tardiva, ha chiesto di essere restituito nel termine per proporre opposizione
Nell’istanza, presentata il 5 gennaio scorso, l’imputato ha sostenuto di non aver avuto tempestivamente conoscenza effettiva del provvedimento essendo stato avvisato dal difensore d’ufficio dell’emissione del decreto penale di condanna con una lettera del 27 novembre scorso che, essendogli stata spedita per posta ordinaria, non gli sarebbe stata consegnata per tempo.
L’8 gennaio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca aveva respinto la richiesta di restituzione nel termine “difettando le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore” e aveva dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna. Di diverso avviso i giudici della Cassazione secondo i quali il caso presenta “una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento” da parte dell’imputato.