Con la scusa delle vacanze estive l’ex moglie prende i due figli minori e scappa in Grecia

In attesa del procedimento internazionale per sottrazione di minore il tribunale di Lucca ha affidato in via esclusiva i ragazzi al padre

Con la scusa delle vacanze estive prende i due figli minori e scappa all’estero portandoli con sé.

Una donna di origini greche alcuni mesi fa si era separata da un professionista della Versilia con cui era sposata da un po’ di anni e dalla cui relazione erano nati due bimbi. Ottenuta la sentenza parziale di separazione dal tribunale di Lucca restavano da chiarire le questioni di merito e tutto sembrava procedere in una direzione normale, seppur turbolenta e dolorosa come ogni separazione. A luglio scorso la donna ha ottenuto dall’ex marito il consenso a portare i ragazzi in Grecia in vacanza ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Già nel 2020 in sede presidenziale era stato posto il divieto alla donna, dal tribunale cittadino, di procedere unilateralmente al trasferimento della residenza dei figli in Grecia e disposto l’affidamento in via condivisa tra i coniugi con sostanziale regime paritario. L’uomo ha lasciato la casa in Versilia alla ex moglie pagando il mantenimento dei ragazzi, entrambi minori, e il procedimento di separazione è proseguito, pur nella conflittualità che aveva portato a tale decisione, senza particolari intoppi fino all’estate scorsa.

Si legge infatti nella sentenza dei giudici del tribunale di Lucca, D’Ettore, Giuntoli e Morelli, pubblicata lo scorso 7 novembre: “Tale assetto, attuato a seguito dei richiamati provvedimenti giurisdizionali, è stato unilateralmente rotto dalla condotta posta in essere dalla ricorrente, la quale nel luglio 2022, terminato un periodo di vacanze in Grecia, si è rifiutata di tornare in Italia con i figli, trattenendoli all’estero, contro la volontà del resistente, in violazione di ogni provvedimento assunto sino ad allora nel corso del giudizio. La ricorrente, successivamente, non ha dato esecuzione all’ordine di immediato rientro dei figli in Italia emesso il 3 agosto, persistendo nella condotta di sottrazione, allo stato ancora in essere. Tale situazione al momento esistente impone, pertanto, l’immediata e consequenziale regolazione dei profili relativi all’affidamento, senza attendere l’esito del procedimento aperto dinanzi all’autorità giudiziaria ellenica, in ragione delle primarie e non altrimenti procrastinabili esigenze dei minori”.

Questo comportamento della donna potrebbe configurare quindi il reato previsto dal codice penale italiano di sottrazione internazionale di minori, 574 bis, e come scrivono i giudici un procedimento all’interno della convenzione dell’Aia a cui la Grecia ha aderito, per riportare i minori in Italia è già stato avviato.

La sentenza civile

Ma il tribunale lucchese ha inteso, in sede di merito e su ricorso della stessa donna che chiedeva nuovamente il permesso di risiedere in Grecia con i figli, di sentenziare in totale favore dell’uomo e usando parole chiare e dure per sottolineare l’illegittimità del comportamento della donna, sia dal punto di vista civile sia penale, nell’interesse esclusivo dei minori. Prosegue infatti la sentenza: “L’allontanamento dei minori dal loro naturale e pregresso ambiente socio-familiare e scolastico, con l’effetto di far mutare loro le consolidate abitudini di vita e di condotta, rappresenta, quindi, una situazione di pericolo per l’equilibrio psico-fisico dei figli, destinata ad espandere i suoi effetti negativi in caso di consolidamento del trattenimento all’estero dei minori. Ciò impone l’affidamento in via esclusiva dei minori al padre, al quale dovranno essere attributi, ricorrendone i presupposti giuridici, i poteri genitoriali esclusivi anche in ordine alle scelte in materia sanitaria, scolastica, educativa e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L’attuata condotta di sottrazione dei figli impone che la ricorrente possa vedere i minori solo in modalità protetta, sotto la supervisione ed il controllo dei servizi sociali, cui va affidato ogni consequenziale compito attuativo. Il volontario trasferimento in Grecia comporta necessariamente il venir meno della disposta assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente; dovrà pertanto disporsi che la casa familiare venga assegnata al padre, siccome affidatario in via esclusiva dei minori”.

Ma i giudici lucchesi, non le hanno tolto la responsabilità genitoriale, forse anche nella speranza di un ravvedimento e scrivono infine al riguardo: “La decadenza, com’è noto, rappresenta una misura estrema, finalizzata ad attuare la sostanziale cancellazione, sino ad eventuale reintegra, del ruolo genitoriale, nell’interesse dei figli; misura connessa a gravi e pregiudizievoli condotte incidenti in termini più che significativi sull’evoluzione normale e serena della personalità minorile. Nel caso di specie, la condotta ascrivibile alla ricorrente, riconducibile al luglio 2022, pur connotata da gravità, non appare possedere lo specifico disvalore necessario ai fini dell’adozione della misura richiesta, in quanto in realtà espressiva dell’asprezza del conflitto tra i genitori, mai sopito nel corso del giudizio ed arrivato a raggiungere, con la condotta della ricorrente, il punto della sua massima gravità ed intensità”.

La speranza come sempre in questi casi è che i genitori possano trovare accordi bonari nell’interesse primario dei figli. Ci sono, però, leggi, regolamenti, sentenze e regole da rispettare, e soprattutto buon senso. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, al momento i ragazzi sono ancora in Grecia, come affermano i giudici in sentenza.

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