Autisti soccorritori sulle ambulanze in Toscana, via libera della Consulta

Per la tutela della salute la Regione Toscana può formare i conducenti in attesa che venga disciplinata la materia a livello normativo

Con la sentenza dei giorni scorsi la corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate da governo della legge della Regione Toscana del 30 dicembre 2019, numero 83, nella parte in cui avrebbe istituito un nuovo profilo professionale, non ancora previsto dal legislatore nazionale, denominato “autista con attestato di soccorritore”, articolato nei due livelli di formazione, poiché le norme regionali indicate, lungi dall’istituire una nuova professione, secondo i giudici delle leggi, si limitano a stabilire che gli autisti delle autoambulanze debbano avere, a seconda della tipologia del mezzo di soccorso che sono chiamati a condurre, un attestato di soccorritore di livello base o di livello avanzato e, pertanto, risultano del tutto estranee alla materia delle professioni.

Il Governo voleva la bocciatura di tale legge regionale avocando a sé il diritto di istituire la nuova figura professionale presente in alcuni disegni di legge ancora non approvati ma la Consulta ha stabilito che per la tutela della salute la Regione Toscana può formare gli autisti in attesa che venga disciplinata la materia a livello normativo senza per questo sostituirsi al legislatore.

“Le disposizioni impugnate, disciplinando la composizione dell’equipaggio delle autoambulanze gestite da tali “soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa” e, quindi, regolamentando aspetti organizzativi dell’attività sanitaria, vanno ricondotte alla materia “tutela della salute”, in quanto “idonee ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate. Nella specie, le norme regionali in esame, lungi dall’istituire una nuova professione, si limitano a stabilire che gli autisti delle autoambulanze debbano avere, a seconda della tipologia del mezzo di soccorso che sono chiamati a condurre, un attestato di soccorritore “di livello base” o “di livello avanzato” e, pertanto, risultano del tutto estranee alla materia “professioni” tali attestati sono, infatti, presi in considerazione solo in riferimento a qualifiche contrattuali che la legge regionale impugnata non intende disciplinare, ma che si limita a presupporre”. Così ha stabilito la Consulta il 5 maggio scorso.

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